La fattispecie descritta rientra nel campo di applicazione
dell’articolo 515 del Codice penale
“Frode nell’ esercizio del commercio”. Tale articolo
cita che «Chiunque, nell’esercizio di una attività
commerciale, ovvero in uno spaccio aperto
al pubblico, consegna all’acquirente una cosa
mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per
origine, provenienza, qualità o quantità, diversa
da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora
il fatto non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a
due anni o con la multa fino a Euro
2.065». Sono possibili autori del
reato non solo l’imprenditore
commerciale, ma anche tutti coloro
i quali lo aiutino o lo sostituiscano
nell’esercizio della propria attività.
L’espressione “spaccio aperto al pubblico”
designa un qualsiasi luogo destinato
all’esercizio di attività commerciali;
parte della giurisprudenza ha ritenuto di estendere
questa fattispecie criminosa anche a soggetti
che svolgano occasionalmente attività
commerciale anche al di fuori di un locale, come
ad esempio il contadino che lungo la strada vende
il vino di domenica. È configurabile il tentativo,
che ricorre ad esempio quando vengono rinvenute
nei ristoranti carni e pesci congelati, senza
che la correlativa indicazione ricorra nella lista
dei pasti del giorno.
Tuttavia, l’autorità che ha effettuato l’accertamento
potrebbe sanzionare, la soprascritta fattispecie,
non come violazione del suddetto art.
515 ma, come violazione dell’art. 2 del d.lgs.
109/92 sull’l’etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari. In tal caso non
si tratterebbe di una violazione di tipo penale ma
amministrativa.
Per quanto riguarda l’obbligo per i ristoranti di
riportare la denominazione scientifica della specie
ittica in latino, la risposta al quesito è illustrata
nei riferimenti normativi comunitari: reg.
104/2000/CE, Reg. 2065/2001/CE, recepiti nel
nostro paese dal decreto ministeriale (Mipaaf)
del 27/03/2002, le cui modalità applicative sono
illustrate dalla circolare applicativa Mipaaf
27/05/2002. La finalità delle norme sopra elencate
è di informare il consumatore attraverso
una serie di dati, che per i prodotti dell’acquacoltura
possono essere così riassunti:
• la denominazione commerciale;
• il metodo di produzione, ovvero: “allevato”;
• il Paese di produzione.
Tali informazioni,
oltre al nome
scientifico
del prodotto, devono essere disponibili in ogni fase
della commercializzazione mediante l’etichetta
o l’imballaggio, oppure sui documenti commerciali
di accompagnamento della merce: documento
di trasporto (Ddt) e/o fattura accompagnatoria.
Il numero di lotto, ove previsto, rientra tra la seconda
categoria di informazione che si raccomanda
vivamente di tenere da parte dell’Osa. La
normativa, per tale informazione, non pone l’obbligo
perentorio dell’indicazione sui documenti
commerciali, pur ritenendola un’importante opportunità
da considerare nell’implementazione di
una corretta procedura per la rintracciabilità di un
alimento o un mangime non sicuro.
