Il primo suggerimento è sempre quello di attendere il verbale di contestazione per comprendere di che illecito e di quale tipologia di sanzione si tratti. Al momento, infatti, dalla descrizione presente nel quesito non è possibile comprendere quale sia la condotta illecita, quale la sanzione comminata e quali le disposizioni di legge violate. Ad ogni modo, considerata l’ipotesi che si tratti di sanzioni comminate ai sensi della l. 689/81, la legge prevede che «ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» (art. 3) e, pertanto, la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto.
Se si tratta di illeciti commessi nell’esercizio di una attività di impresa, la società può essere eventualmente ritenuta responsabile in via solidale (art. 6).
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito delle società cosiddetta “di persone” (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice), è necessario tuttavia distinguere cosa ciò comporta in concreto: se, infatti, per commettere la violazione è necessario un comportamento attivo, la responsabilità e la sanzione ricadono solo su chi materialmente ha agito (salvo l’eventuale concorso morale o materiale di altre persone, da provarsi da parte dell’autorità irrogatrice della sanzione); se, invece, la violazione di legge consiste nell’avere omesso adempimenti e obblighi richiesti dalle normative, si presume che avrebbe (potuto e quindi) dovuto adempiere ai propri doveri ciascuno dei soci che ha potere di amministrare la società (salvo che la società provi che spettava a uno solo dei soci in via esclusiva la gestione e l’adempimento degli obblighi violati). Quest’ultimo sembrerebbe il caso di che trattasi, con riferimento al quale tuttavia – ammesso che quanto “anticipato ai proprietari” si rilevi fondato – risultano attualmente impossibili da comprendere le ragioni in base alle quali, posto che la designazione di un socio esclusivamente responsabile sia avvenuta correttamente, le autorità intenderebbero comminare la medesima sanzione nei confronti di tutti i soci.

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