I laboratori di sezionamento annessi ai i macelli
pagano, ai sensi della sezione 2 del d.lgs.
194/2008, solo le carni introdotte da altri stabilimenti,
ma non quelle provenienti dal macello
annesso.
Alla sezione 2 dell’allegato A, del d.lgs.
194/2008, sono indicati gli importi delle tariffe
applicabili ai controlli degli impianti di sezionamento
per tonnellata di carne introdotta.
In tutti gli stabilimenti di sezionamento, la tariffa
si calcola sul quantitativo totale della carne introdotta,
indipendentemente che la stessa venga
poi effettivamente sezionata o che venga commercializzata
tal quale. Se, inoltre, lo stabilimento
di sezionamento svolge attività di deposito di
carni confezionate o di alimenti, provenienti da
altri stabilimenti e destinati tal quali alla commercializzazione,
si applica anche la tariffa forfettaria
prevista dalla sezione 6, a prescindere
che la carne confezionata provenga da altri stabilimenti
che già pagano la 194.
Ai fini dell’individuazione delle imprese che ricadono
nel campo di applicazione della sezione 6,
con il termine di “attività prevalente ingrosso” si
intende l’attività produttiva che commercializza
non al dettaglio una percentuale della propria
produzione superiore al 50%. Qualora uno stabilimento
svolga più di un’attività, si applica
un’unica tariffa relativa all’attività prevalente.
In base alla circolare del Ministero della Sanità
dell’8 giugno 1999, n. 9 e della nota ministeriale
n. 600.7/24475/817 del 17 febbraio 1995, la
fattispecie descritta – pollame commercializzato
in imballaggi (cassette e cartoni) – rientra tra le
carni confezionate. Si sottolinea, comunque, che
le carni di pollame contenute in cassette o in
contenitori dotati di ampie aperture laterali o sul
fondo, attraverso le quali le medesime possano
sporgere, non sono considerate adeguatamente
protette da imballaggi.

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