Etichettatura prodotti bio, nota di chiarimento del Mipaaft

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Nello specifico, si precisa che il codice dell’organismo di controllo a cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’attività di produzione o preparazione deve essere indicato, come prescritto dall’articolo 58 del regolamento (CE) 889/08.

Fonte: Sinab e Mipaaft

Data: 21/10/2019

 

Il 18 ottobre, il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha pubblicato la nota n. 72781, con la quale chiarisce alcuni aspetti relativi alle norme europee e nazionali per l’etichettatura di un prodotto biologico.

Nello specifico, si precisa che il codice dell’organismo di controllo a cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’attività di produzione o preparazione deve essere indicato, come prescritto dall’articolo 58 del regolamento (CE) 889/08.

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