Trasporto promiscuo di alimenti e merce differente: dove necessario, i prodotti devono essere separati

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A quali condizioni è consentito il trasporto promiscuo di prodotti alimentari imballati con altri prodotti per la cura della persona, anch’essi imballati?

Le condizioni generali e i requisiti per il trasporto degli alimenti sono stabiliti dal capitolo IV dell’allegato II al regolamento (CE) 852/2004. Tale allegato definisce le caratteristiche che devono possedere i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto dei prodotti alimentari anche in relazione alla natura degli alimenti e delle eventuali sostanze diverse che potrebbero essere trasportate nel medesimo vano di carico/contenitore.

Quanto al trasporto promiscuo di alimenti e altri prodotti, il regolamento stabilisce che, «se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti».

Non esiste un divieto generalizzato, quindi, al trasporto contemporaneo di alimenti e di altre derrate, fatto salvo il caso in cui «questi ultimi possono risultarne contaminati».

In generale, dunque, non esiste un divieto assoluto, ma l’operatore responsabile del trasporto deve assicurare, per esempio tramite l’adozione di opportune misure di protezione degli alimenti, la pulizia e, laddove necessario, la disinfezione dei vani di carico e che le modalità di carico e di trasporto, inclusa la temperatura di trasporto, quando sia richiesto il mantenimento degli alimenti a una data temperatura, non possano portare alla contaminazione degli alimenti.

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