Vendita di prodotti e registrazione dello stabilimento

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Un’azienda, registrata ai sensi del regolamento (CE) 852/04 e che:

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Al fine della libera circolazione degli alimenti nel mercato dell’Unione europea, a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, ogni operatore del settore alimentare è obbligato a notificare all’opportuna autorità competente (pertanto, quella dello Stato membro dove insiste lo stabilimento), secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.
Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l’autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l’altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.
Qualora l’esportazione avvenga verso un Paese non membro dell’Unione europea potrebbero essere richiesti ulteriori adempimenti.

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