Si riportano, di seguito, le definizioni richieste.
• Blocco ufficiale – Il concetto di tale termine è intrinseco alla definizione data dal reg. CE 882/2004. Si tratta in pratica di una procedura tramite la quale l’autorità sanitaria competente procede ad un sequestro cautelativo disposto a tutela della salute pubblica. Il sequestro cautelativo viene anche semplicemente detto “sequestro sanitario”.
• Sequestro probatorio (art. 253, c.p.p.) – È un sequestro disposto dall’autorità giudiziaria con il quale le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo vengono tolte alla disponibilità del proprietario per essere assunte come prove nel procedimento.
• Sequestro preventivo (art. 321, c.p.p.) – Viene effettuato «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati».
• Sequestro cautelativo (d.p.r. 327/1980) – L’art. 20 del d.p.r. 327/1980 (regolamento di attuazione della l. 283/1962) afferma che tale sequestro viene disposto, a tutela della salute pubblica, dall’autorità sanitaria competente, ma può essere effettuato anche direttamente dal personale preposto ai servizi di vigilanza sull’igiene alimentare «salvo conferma, nel termine di 48 ore, da parte dell’autorità sanitaria». Detto alcune volte anche sequestro fiduciario o sequestro sanitario, può essere ritenuto superato nella sostanza dal “blocco ufficiale” di cui al reg. CE 882/2004.
• Sequestro cautelare (legge 689/1981) – Da quanto sopra, si evince che rientrano nell’applicabilità del sequestro cautelare previsto dalla legge 689/1981 i prodotti alimentari la cui detenzione a vario titolo o commercializzazione costituisca violazione amministrativa.
• Vincolo sanitario – Il paragrafo nel quale rientrano le disposizioni per l’effettuazione di un vincolo sanitario sono riferite al comma 2, lettera G, dell’art. 54 del reg. CE 882/2004, che rimanda all’art. 19 relativo alle azioni in seguito ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti da Paesi terzi.
