Il regolamento UE 1169/2011 indica il titolare del nome o la ragione sociale apposti sull’etichetta del prodotto quale primo responsabile della completezza e veridicità delle informazioni ivi riportate, ove del caso in concorso con l’importatore per i prodotti di origine extra-UE (reg. UE 1169/2011, art. 8).
Nel caso di specie, appare logico che l’appaltatore di un servizio di mensa o bar/ristorazione presenti gli alimenti in vendita (ad esempio, tramezzini, piatti pronti) con il proprio nome o ragione sociale.
É perciò opportuno specificare, nel contratto di appalto o in documenti ad esso collegati, che il gestore ha la responsabilità primaria sull’informazione ai consumatori (relativa agli alimenti serviti, offerti e messi in vendita) e che dovrà apporre il proprio nome o ragione sociale su etichette e cartelli a tal uopo predisposti.
Quando non si tratti, come ovvio, di prodotti confezionati dal produttore e messi in vendita tal quali (ad esempio, vasetti di yogurt, bevande in lattina e bottiglia, snack preconfezionati).

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