Ortofrutta, data di scadenza e Tmc sono obbligatori solo per i preconfezionati

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Per i prodotti ortofrutticoli freschi, non lavorati e confezionati esiste l’obbligo di indicare la data di scadenza o il termine minimo di conservazione?

Tutti i prodotti ortofrutticoli freschi, indipendentemente dal fatto che siano o meno avvolti da involucro protettivo, sono disciplinati dalle norme di commercializzazione del regolamento CE 1234/2007 (Ocm unica) e dal relativo regolamento di attuazione, il reg. UE 543/2011. Tale ultimo regolamento prevede all’allegato II, parte 4, norme di commercializzazione specifiche per lattughe, indivie, ricce e scarole, che sono tenute a riportare le seguenti indicazioni esterne: identificazione (nome e indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore), natura, origine, categoria e calibro del prodotto.

Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza sono invece indicazioni previste per i soli prodotti preconfezionati, disciplinati dalla direttiva CE 2000/13, come ad esempio – sempre a proposito degli ortofrutticoli freschi – nel caso dei prodotti di IV gamma che, essendo già lavati e pronti per il consumo, sono esenti dall’applicazione delle norme di cui ai regolamenti sopra citati (ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. d), del reg. UE 543/2011) e sono soggetti esclusivamente alle disposizioni previste dalla normativa generale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (direttiva CE 2000/13, recepita in Italia con d.lgs. 109/1992).

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