Provenienza in etichetta, sancita Intesa sullo schema di decreto per le carni suine trasformate

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L’Intesa è stata raggiunta ieri in Conferenza Unificata.
Tale schema prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le seguenti informazioni: Paese di nascita, Paese di allevamento e Paese di macellazione.

Fonte: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Data: 19/12/2019

 

È stata raggiunta ieri in Conferenza Unificata* l’Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali sull’obbligo di indicare il luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate.

Tale schema prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le seguenti informazioni:

· “Paese di nascita: [nome del Paese di nascita degli animali];
· “Paese di allevamento: [nome del Paese di allevamento degli animali];
· “Paese di macellazione: [nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali].

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l’indicazione della provenienza può apparire nella forma: “Origine: [nome del Paese]”.

La dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente comma e la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in italia.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione Europea o fuori dall’Unione Europea, l’indicazione può apparire nella forma: “origine: UE”, “origine: extra UE”, “origine: UE e extra UE”.

La Conferenza Unificata, istituita con il decreto legislativo 281/97, che ne definisce la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative, è costituita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

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