Utilizzo dei lieviti, nota esplicativa della Commissione

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Con la nota Ares(2019)6271053 del 10 ottobre scorso, la Commissione europea ha annullato quanto già previsto nella nota Ares(2018)3081057 del 12 giugno 2018, dove si indicava che i lieviti erano considerati ingredienti agricoli e, se utilizzati in forma non biologica, richiedevano un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) 834/2007.

Fonte: Sinab

Data: 11/10/2019

 

Con la nota Ares(2019)6271053 del 10 ottobre scorso, la Commissione europea ha annullato quanto già previsto nella nota Ares(2018)3081057 del 12 giugno 2018, dove si indicava che i lieviti erano considerati ingredienti agricoli e, se utilizzati in forma non biologica, richiedevano un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) 834/2007

La nuova nota chiarisce, inoltre, che il lievito non biologico normalmente utilizzato nella trasformazione degli alimenti è autorizzato e può essere utilizzato negli alimenti trasformati biologici (ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo) senza la necessità di dimostrare l’indisponibilità in forma biologica o di un’autorizzazione provvisoria da parte dell’autorità competente dello Stato membro, a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) 889/2008.

 

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